27 QUADRO V - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il quadro V va compilato per determinare il contributo al Servizio sanitario nazionale, che deve essere versato negli stessi termini e con le stesse modalità dell'Irpef.

Devono compilare questo quadro:

• i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di altri redditi oltre quelli di lavoro dipendente e di pensione;

• gli artigiani e gli esercenti attività commerciali;

• gli esercenti arti e professioni;

• i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

• i contribuenti non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza è regolata dall'art. 63 della L. 23.12.78, n. 833 (cosiddetti cittadini non mutuati, ad esempio: titolari di soli redditi di partecipazione o di capitale, ereditieri e casalinghe con redditi propri e non a carico previdenziale di altri soggetti);

• i cittadini stranieri residenti iscritti obbligatoriamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale.

 

Non devono compilare questo quadro:

• i soggetti non residenti in Italia;

• i contribuenti che hanno un reddito complessivo lordo (rigo N1) pari o inferiore a zero;

• i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso unicamente di redditi di terreni, di fabbricati e di capitale (compresi quelli imputati ai soci di società semplici indicati nel rigo H16 del quadro H) di importo complessivo non superiore a £ 4.000.000;

• i contribuenti il cui imponibile già assoggettato al Cssn è superiore o uguale a £ 150.000.000 (importo di rigo C10 e altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già assoggettati anche se in misura forfetaria);

• i contribuenti in possesso solo di redditi già assoggettati al contributo;

• gli stranieri residenti in Italia, ma iscritti facoltativamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale;

• i contribuenti in possesso solo di redditi indicati nella sezione I del quadro C.

I contribuenti previdenzialmente a carico di altri devono indicare nel quadro V soltanto il codice fiscale del familiare del quale sono a carico; se presentano dichiarazione congiunta con il coniuge del quale sono previdenzialmente a carico non devono indicare neanche tale dato (per la verifica delle condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico, vedere la Tabella H).

ATTENZIONE

  • I contribuenti iscritti obbligatoriamente negli elenchi degli artigiani e dei commercianti, o alla gestione separata istituita presso l'Inps per i titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa e per i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale autonoma, o negli albi dei liberi professionisti e i lavoratori dipendenti non possono mai essere considerati previdenzialmente a carico.
  • Si ricorda che nei limiti di reddito per essere considerati previdenzialmente a carico non rientrano le pensioni di guerra, gli assegni e le indennità per causa di guerra, gli assegni per decorazioni al valore militare, le indennità di accompagnamento concesse, ai sensi della L. 11.2.80, n. 18, ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili.

    Inoltre dai redditi dei figli vanno escluse le pensioni concesse ai ciechi civili, le borse di studio e gli assegni di studio.

    Il contributo deve essere determinato con riferimento al reddito complessivo lordo ai fini dell'Irpef relativo all'anno al quale il contributo stesso si riferisce.

    Sono esclusi dalla base imponibile del contributo, oltre ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed emolumenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali), i seguenti altri redditi:

    • redditi già assoggettati al contributo quali, ad esempio, i redditi di lavoro dipendente e i trattamenti pensionistici;

    • redditi di lavoro dipendente e di pensione di fonte estera;

    • pensioni di importo complessivo non superiori a 18 milioni di lire;

    • redditi dominicali e agrari, redditi di fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro H) per la parte di importo complessivo non superiore a £ 4.000.000; tale franchigia non spetta ai cittadini "non mutuati";

    • assegni alimentari percepiti dal coniuge separato o divorziato quando questi continua ad essere previdenzialmente a carico (al riguardo vedere la Tabella H).

    ATTENZIONE

  • La franchigia di £ 4.000.000 spetta interamente a coloro che sono iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per una parte dell'anno. Il diritto alla franchigia può spettare anche in assenza dell'obbligo di dichiarare il reddito di lavoro dipendente, come nel caso di titolari di pensioni sociali, di redditi o di altre indennità esenti dall'Irpef ai sensi della vigente normativa; tali contribuenti devono dichiarare di trovarsi nelle suddette condizioni barrando l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro. Al contrario, il diritto alla franchigia non sussiste per i soggetti non iscritti a forme obbligatorie di previdenza, o iscritti facoltativamente, anche se hanno percepito, ad esempio, redditi di lavoro dipendente in qualità di eredi.
  • Per i lavoratori dipendenti sono esclusi, inoltre, dalla base imponibile del contributo, indipendentemente dalla loro rilevanza a fini fiscali, i redditi derivanti da prestazioni previdenziali e assistenziali quali ad esempio: indennità di malattia, maternità e per congedo matrimoniale, integrazioni salariali, trattamento speciale di disoccupazione e mobilità, assegni corrisposti ai donatori di sangue, somme corrisposte dalla cassa marittima e dalla cassa edile. Tali redditi, non compresi nell'ammontare del reddito imponibile assoggettato al Cssn indicato nella certificazione del sostituto d'imposta non devono essere dichiarati nel quadro V.

    Inoltre, sono irrilevanti ai fini del Cssn il reddito d'impresa e quello di lavoro autonomo dei contribuenti che nel 1996 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

    ATTENZIONE

  • Per calcolare il contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione: per i redditi imponibili fino a 40.000.000 di lire si applica l'aliquota del 6,6%, oltre tale reddito e fino a 150.000.000 di lire, l'aliquota del 4,6%. A tale scopo è necessario ricostruire l'imponibile tenendo conto anche dei redditi già assoggettati alla contribuzione al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
  •  TABELLA H - Condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico

    CATEGORIE DI FAMILIARI

    ETÀ

    LIMITI Dl REDDITO ANNUO PER IL 1996

    ALTRE CONDIZIONI

    FIGLI ED EQUIPARATI
    • fino al 18° anno
    • fino al 21° anno se studente o apprendista
    • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea
    • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro
  • per ciascun figlio
    L.11.138.400
  • figli per i quali il capo famiglia provvede abitualmente al loro mantenimento.
  • CONIUGE  
    • L.11.138.400
  • anche se separato legalmente, purché il contribuente sia obbligato a corrispondere un assegno alimentare
  • per il coniuge divorziato, fino alla data di annotazione della sentenza sui registri dello stato civile.
  • GENITORI ED EQUIPARATI
    • superiore ai 60 anni (uomo)
    • superiore ai 55 anni (donna)
    • oppure invalido permanentemente al lavoro
  • per un genitore
    L.11.138.400
  • per entrambi i genitori
    L. 19.491.600
  • quando il contribuente concorre al mantenimento in maniera continuativa ed in misura sufficiente
  • FRATELLI SORELLE NIPOTI
    • fino al 18° anno
    • fino al 21° anno se studente o apprendista
    • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea
    • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro
  • per ciascun familiare
    L. 11.138.400
  • a condizione che non siano mantenuti dai rispettivi genitori
  • in caso di morte, invalidità permanente al lavoro, disoccupazione non indennizzata o abbandono del loro padre;
  • che il contribuente provveda abitualmente al loro mantenimento.
  •  

    n Come si calcola il reddito imponibile

    Se il contribuente rientra nella categoria dei cosiddetti "non mutuati", cioè non è iscritto a forme obbligatorie di previdenza, l'imponibile ai fini del contributo da indicare nel rigo V1 è pari all'importo di rigo N1; se quest'ultimo è superiore a 150 milioni di lire, nel rigo V1 vanno indicati 150 milioni.

    Negli altri casi, per determinare il reddito imponibile da assoggettare al Cssn, occorre calcolare la differenza tra il reddito complessivo ai fini Irpef, aumentato per i lavoratori dipendenti e i pensionati dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi dal reddito complessivo Irpef), e il totale, fino a un massimo di 4 milioni di lire, dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro H).

    Da tale differenza, eventualmente abbattuta a 150 milioni se superiore a questo importo, vanno sottratti i redditi già assoggettati al contributo (imponibile di lavoro dipendente assoggettato al Cssn indicato nel rigo C10, redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già assoggettati, anche se in forma forfetaria, compensi percepiti dai familiari dell'artista o del professionista in qualità di lavoratori dipendenti da indicare nel rigo V9).

    ATTENZIONE

  • I contribuenti "non mutuati" che hanno dichiarato redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nella Sez. I del quadro C devono indicare nel rigo V1 l'importo di rigo N1 diminuito di detti redditi, eventualmente abbattuto a 150 milioni.
  • Per calcolare il reddito imponibile può essere utilizzato l'apposito schema riportato in allegato alle presenti istruzioni, che può essere conservato come propria documentazione.

     

    n Come si calcola il contributo

    Se non si possiedono redditi già assoggettati al contributo e l'imponibile di rigo V1 non supera £ 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel rigo V2 è pari al 6,6% dell'importo di rigo V1.

    Se l'imponibile di rigo V1 supera £ 40 milioni, calcolare il 6,6% dei primi 40 milioni e il 4,6% dell'importo residuo; il contributo dovuto da indicare nel rigo V2 è dato dalla somma dei due importi così calcolati.

    Se si possiedono redditi già assoggettati al contributo e questi superano £ 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel rigo V2 è pari al 4,6% dell'importo di rigo V1.

    Se i redditi già assoggettati non superano £ 40 milioni:

    • calcolare il 6,6% del minore importo tra l'imponibile di rigo V1 e la differenza tra 40 milioni e l'importo dei redditi già assoggettati;

    • calcolare il 4,6% dell'importo residuo dell'imponibile indicato nel rigo V1.

    Il contributo dovuto da indicare nel rigo V2 è dato dalla somma dei due importi così determinati.

    Anche per calcolare il contributo dovuto può essere utilizzato lo schema riportato in allegato alle presenti istruzioni.

    Si ricorda che è ridotta al 50% la quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29.9.73, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27.12.77, n. 984.

    Per le modalità di calcolo del contributo in queste ipotesi, vedere in Appendice la voce "Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ridotto".

    Nel rigo V3 indicare l'eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione (rigo V7 del Mod. 740 del 1996).

    I contribuenti che nel 1996 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo V3 il credito non rimborsato (punto 32 del Mod. 101 o importo indicato nelle Annotazioni del Mod. 201).

    Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

    Nel rigo V4 indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuata a maggio o a giugno dello scorso anno.

    Nel rigo V5 indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

    ATTENZIONE

  • I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1996 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50% corrisposto a titolo di sanzione per il ritardato versamento.
  • I contribuenti che nell'anno 1996 hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:

    • gli importi trattenuti da quest'ultimo righi V4 e V5;

    • la sigla "Mod. 730" nel relativo spazio riservato al codice.

    In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.

    Nel rigo V6 indicare la differenza tra l'importo di rigo V2 e la somma degli importi dei righi V3, V4 e V5, e gli estremi del versamento.

    Il contributo non è dovuto se l'importo non è superiore a £ 20.000.

    Se l'importo di rigo V2 è minore della somma degli importi dei righi V3, V4 e V5, indicare la differenza tra tale somma e l'importo di rigo V2 nel rigo V7 (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione del contributo dovuto per la successiva dichiarazione) oppure nel rigo V8 (se intende richiederne il rimborso).

    Il contributo non è rimborsabile se l'importo non è superiore a £ 20.000.

    ATTENZIONE

  • Se il contribuente intende utilizzare il credito del contributo per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e chiedere il rimborso del credito residuo, deve indicare nel rigo V7 l'importo da utilizzare per gli acconti e nel rigo V8 l'importo residuo del contributo di cui si chiede il rimborso.
  • Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1997 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1997".

    Nel rigo V9 indicare l'imponibile, compreso quello figurativo, già assoggettato, anche se in misura forfetaria, al Cssn con esclusione di quello relativo al lavoro dipendente indicato nel rigo C10.