3 ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 740/F, 740/G E 740/S
I quadri 740/F e 740/G devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel quadro F o nel quadro G a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).
Si fa presente che qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese deve essere compilato un quadro F e /o un quadro G per ciascuno di essi.
Oltre al quadro F o G il contribuente è tenuto a presentare il quadro S se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.
In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto quadro G per ciascuna attività esercitata e tanti quadri S quanti sono i quadri G compilati. I quadri G vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro S unitamente ai dati relativi all'attività.
Quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria va compilato un quadro F per ogni attività esercitata con contabilità separata e tanti quadri S quanti sono i quadri F compilati. I quadri F vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro S unitamente ai dati relativi all'attività.
Nel quadro F collegato al quadro S nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri F collegati ai quadri S nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.
n Impresa familiare
L'art. 230-bis del C.C. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del Tuir.
Da quest'ultima disposizione si evince che:
- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49% dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.
L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:
- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno, successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 3, comma 14, del D.L. 19.12.84, n. 853, convertito dalla L. 17.2.85, n. 17, che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare, delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del D.L. 10.7.82, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.82, n. 516 e successive modificazioni e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire.
Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei seguenti quadri: 740/F, 740/G, 740/A1, a seconda del regime tributario applicabile.
Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:
b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'Irpef; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9.12.91 e 12.12.92; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir.
Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi solo agli effetti dell'Irpef e non agli effetti dell'Ilor e devono, a tal fine, essere indicate nel Quadro 740/H. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.
Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.
Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il Quadro 740/F o G o A1 deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il Quadro 740/H per dichiarare la sua quota di reddito (50%).
L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede).
n Le novità della disciplina del reddito d'impresa
La disciplina applicabile al reddito d'impresa ha subito importanti modifiche per effetto dell'emanazione dei seguenti provvedimenti:
- L. 28.12.95, n. 549, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- D.L. 20.6.95, n. 323, convertito della L. 8.8.96, n. 425, riguardante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- L. 23.12.96, n. 662, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1997;
- D.L. 31.12.96, n. 669, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria, a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.
1. Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)
A decorrere dal 1996, i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della L. 549/95 all'art. 53, comma 1, lett. f), del Tuir.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 20.6.96, n. 323, convertito dalla L. 8.8.96, n. 425, i proventi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 giugno 1996, per la parte che non è accantonata in un'apposita riserva, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti non superiori a cinque, anziché, come nella previgente normativa, non superiori a dieci.
2. Regime della ritenuta applicabile sui capitoli derivanti da contributi di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 3, comma 113, L. 549/95)
L'art. 3, comma 113, della L. 28.12.95, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50% prevista dell'art. 6 della L. 26.9.85, n. 482, si applica a titolo di acconto.
La modifica in questione riguarda i contratti della specie stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della detta L. 549/95. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.
3. Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale
L'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 29.6.96 stabilisce che il limite del 2% previsto dagli artt. 13-bis, comma 1, lett. i) e 65, comma 2, lett. c-quinquies) del Tuir è elevato al 30% per le somme versate al patrimonio della fondazione di diritto privato derivante dalla trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione.