7 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO H

n Generalità

Il quadro H deve essere utilizzato, per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno 1996:

- dai soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, di armamento e di società civili (costituite secondo l'abrogato codice civile del 1885), che abbiano la sede legale o, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato;

- dagli associati di associazioni, senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata, di arti e professioni;

- dai collaboratori di imprese familiari;

- dai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali non costituite in forma societaria;

- dai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (Geie) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei detti redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi sono anche redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere da g) a n-bis), del Tuir, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel Mod. 740/M. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. l), del citato art. 16.

Il presente quadro va utilizzato, anche, per indicare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto spettante ai sopraindicati soggetti.

Le quote di crediti per imposte pagate all'estero vanno, invece, indicate nel quadro N. Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero spettanti ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia all'apposita voce in Appendice del Mod. 740 base.

Si ricorda che:

  • 1. I redditi o le perdite delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto e di armamento sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

    Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

    Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

    Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del codice civile, la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei Modd. 740/F o 740/G.

    2. I collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito in quanto i familiari collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.

    Il reddito dell'impresa familiare, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare deve attestare, con la sottoscrizione nel presente quadro, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

    3. I redditi o le perdite dell'azienda coniugale gestita in comunione da entrambi i coniugi sono imputati a ciascun coniuge secondo le regole illustrate al punto 1, se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2, se non è gestita in forma societaria.

    Si ricorda che, in quest'ultimo caso il reddito da imputare al coniuge è pari al 50% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare.

    4. I redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

    I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal Geie, dal titolare della impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

  • n Riquadro identificativo della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o Geie

    Nel riquadro in alto a destra del modello deve essere indicato il codice fiscale del contribuente e barrata la relativa casella, a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

    Nei righi da H1 a H5 del primo riquadro vanno riportati i seguenti dati relativi alla società, associazione, Geie, impresa familiare e azienda coniugale alla quale partecipa il dichiarante ovvero al soggetto erogatore dei proventi e indennità di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir:

    - nel campo 1, il codice fiscale;

    - nel campo 2 va barrata l'apposita casella, se trattasi di società di persone, di impresa familiare o di azienda coniugale che svolge attività di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;

    - nel campo 3, il codice di attività secondo la classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9.12.91 e 12.12.92, consultabili presso i competenti uffici finanziari;

    - nella colonna 4, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:

  • 1 - se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa o azienda coniugale e/o in Geie, in contabilità ordinaria;

    2 - se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti e/o società semplici;

    3 - altre.

  • Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di perdite che sono state ad essa imputate da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria (da Mod. 750) e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le due quote, attribuendo il codice 1 alla perdita in contabilità ordinaria e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio.

    - nella colonna 5, il numero degli apprendisti occupati nel periodo di imposta ai fini della ulteriore deduzione Ilor prevista dall'art. 120, comma 2, del Tuir

    - nella colonna 6 il reddito totale o la perdita (preceduta dal segno "meno"), della società o dell'associazione (compresa l'azienda coniugale gestita in forma societaria) o del Geie come risulta dalla rispettiva dichiarazione dei redditi (Mod. 750), o il reddito dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale gestita in forma non societaria, come indicato nel Mod. 740/A1 o 740/F o 740/G, presentato dal titolare.

    n Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef

    Nei righi da H1 a H5 del secondo riquadro va indicato:

    - nella colonna 7, la quota di reddito, o di perdita (preceduta dal segno "meno"), attribuita al dichiarante;

    - nella colonna 8, deve essere indicata la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della L. 23.12.94, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della L. 662/96. Detta quota deve essere indicata già al netto della quota riferibile alle agevolazioni o esenzioni spettanti alla società considerata non operativa, così come risulta dal prospetto rilasciato dalla stessa società. Tale colonna deve essere compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 7, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo";

    - nella colonna 9, la quota del credito d'imposta sui dividendi attribuita al dichiarante;

    - nella colonna 10, la quota delle ritenute di acconto imputata al dichiarante.

    Nel rigo H6 va indicato:

    - nella colonna 8, il totale delle quote di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della L. 23.12.94, n. 724;

    - nella colonna 9, il totale delle quote del credito d'imposta sui dividendi, da riportare, unitamente agli altri crediti d'imposta nel rigo N2 del quadro N;

    - nella colonna 10, il totale delle quote delle ritenute di acconto, da riportare, unitamente alle altre ritenute di acconto nel rigo N17 del quadro N.

    Nel rigo H7 va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in imprese familiari, aziende coniugali, società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa o Geie, siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria diminuito delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.

    Se tale importo è di segno negativo, lo stesso, se non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa, va riportato nel campo 05 del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel Mod. 740/base. In tal caso nel rigo H7 va indicato "zero" e i righi H8, H9 e H10 non vanno compilati.

    Se tale importo è di segno positivo, nel rigo H8 va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da Mod. 740/F) o delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di attività d'allevamento (da Mod. 740/A1), fino a concorrenza dell'importo di rigo H7.

    Nel rigo H9 va indicata la differenza fra rigo H7 e rigo H8.

    Nel rigo H10 va indicata, fino a concorrenza del rigo H9, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).

    ATTENZIONE

  • Qualora sia stata compilata la colonna 8, nel predetto rigo H10, devono essere indicate le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo H9 e quello indicato nella colonna 8 di rigo H6, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della L. 23.12.94, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.
  • L'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel Mod. 740 da allegare al Mod. 740 base in caso di variazione di taluni dati, per il calcolo dell'Ilor e del Cssn, secondo le istruzioni ivi riportate.

    Nel rigo H11 va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno "-") derivante dalla partecipazione in società semplici e dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.

    Nel rigo H12 va indicata la somma algebrica dei righi H9, H10 e H11.

    L'importo di rigo H12 va riportato, unitamente agli altri redditi Irpef nel rigo N1 del quadro N.

    n Altri dati

    Il socio, il coniuge o il collaboratore familiare, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del Tuir o da lavoro autonomo di cui all'art. 50, commi da 1 a 6, per un importo non superiore a £ 8.900.000, devono indicare nel rigo H13, del terzo riquadro, l'importo di tale reddito, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir.

    Nel rigo H14 va indicata la quota del credito d'imposta per l'acquisto dei registratori di cassa.

    Si ricorda che l'art. 14 della L. 24.12.93, n. 537 limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti che, in base all'art. 12, comma 4, della L. 30.12.91, n. 413, hanno l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori a partire dal 1° gennaio 1993.

    Nel rigo H15 va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del rigo H6, colonna 9, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir.

    Nel rigo H16 va indicato l'importo relativo alla quota di redditi fondiari e di capitale imputate ai soci di società semplici per i quali spetta la franchigia ai fini del Cssn; si ricorda che il diritto alla franchigia sussiste per i contribuenti iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per parte di anno. Pertanto, i contribuenti "non mutuati" non devono compilare il rigo H16.

    n Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor

    Nei righi da H1 a H5 del quarto riquadro va indicato:

    - a colonna 11, la quota di reddito attribuita, ai fini dell'Ilor, al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria o al membro del Geie;

    - a colonna 12, la quota di deduzione Ilor di cui all'art. 120, comma 1, del Tuir, attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;

    - a colonna 13, la quota di deduzione Ilor di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir, attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

    Nel rigo H6 va indicato:

    - a colonna 11, il totale delle quote di reddito attribuite ai fini dell'Ilor, da indicare unitamente agli altri redditi imponibili ai fini dell'Ilor nel rigo O1 del quadro O;

    - a colonna 12, l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor di cui al comma 1, dell'art. 120 del Tuir, da indicare unitamente alle altre deduzioni Ilor nel rigo O2 del quadro O;

    - a colonna 13, l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor di cui al comma 2, dell'art. 120 del Tuir, da indicare nel rigo O2 del quadro O.